nascita indesiderata

Corte di Cassazione, sez. III, 7 aprile 2016 n. 6793: responsabilità medica e danno da nascita indesiderata

Corte di Cassazione, sez. III, 7 aprile 2016 n. 6793: responsabilità medica e danno da nascita indesiderata

Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 22.12.2015 n. 25767, la Corte torna sulla delicata questione del riconoscimento del danno da nascita indesiderata, ritenendo assolto l’onere probatorio ricadente sulla gestante a mezzo il ricorso a presunzioni e, di conseguenza, anche sulla base di nozioni di comune esperienza, ai sensi dell’articolo 115 c.p.c.
La Corte, nel caso di specie, conferma quanto precedentemente statuito dalla Corte d’Appello che “all’esito di puntuale disamina delle consulenze mediche di ufficio e di parte, ha ritenuto sussistere negligenza, e quindi colpa dei sanitari che effettuarono l’esame ecografico del marzo 1992, sulla base della circostanza che essi attestarono positivamente il normale sviluppo del feto pur in mancanza del necessario studio morfologico e sulla base di immagini ecografiche del tutto inidonee ad escludere anomalie del sistema nervoso centrale”.
Secondo la Corte, dunque, tale inadempimento “esclude implicitamente, ma chiaramente, la possibilita’ di ritenere sussistenti problemi di speciale difficolta’ nella prestazione rimasta ineseguita. Con riguardo agli esami ecografici della 30 e della 37 settimana, d’altronde, l’assoluta evidenza della rilevabilita’ delle malformazioni, in base alle immagini acquisite, attestata da tutti i consulenti tecnici, sia di parte che di ufficio, ha del pari impedito di ritenere sussistenti i presupposti per l’esonero dei sanitari che li effettuarono dalla responsabilita’ per colpa lieve”.
Si tratta di una pronuncia importante che, seppure nel solco della sentenza 25767/2015, mira a mitigarne gli effetti dovuti ad una lettura troppo restrittiva dell’onere probatorio.