Ascolto del minore

Ascolto del minore: il minore può andare a vivere con la mamma se è lui a chiederlo

L’ ascolto del minore è cosa diversa dallo svolgimento di una consulenza tecnica volta a fornire al giudice strumenti di valutazione per individuare quale sia la situazione più confacente all’interesse del minore, per ciò che concerne la decisione che dovrà adottare circa la convivenza con l’uno o l’altro genitore, va evidenziato che l’audizione del minore consente la sua partecipazione attiva, all’interno del processo che lo riguarda, e rappresenta il momento formale del procedimento deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi bisogni, che tanto più sono considerati, quanto più il loro accertamento sia attuale.

Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione ( cfr. ord. 23804/2021) , vi è stata una chiara volontà espressa dal figlio (ora dodicenne) di convivere con la madre e tale volontà non è stata apprezzata nella relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio in data 11 febbraio 2019 (pag. 7 del ricorso per cassazione), sulla base di valutazioni che sono state fatte proprie, oltre che dai giudici di primo grado, anche dai giudici di secondo grado; questi ultimi, in particolare, hanno evidenziato che l’ulteriore audizione di (omissis) sentito dal consulente tecnico d’ufficio su delega del Tribunale, avrebbe esposto il minore «ad ulteriori inopportune sollecitazioni (riproponendogli il tema del conflitto di lealtà)» e che era condivisibile «l’opportunità (suggerita dal c. t. u.) di un supporto psicologico indipendente in suo favore», «potendo fargli acquisire maggiore consapevolezza e strumenti capaci di orientarlo in mezzo alle sollecitazioni cui era esposto, meglio se prima di approcciare i problemi adolescenziali»

 

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che nonostante fosse stata espletata la consulenza tecnica d’ufficio la Corte d’Appello non poteva prescindere dall’ascolto del minore al fine di considerare le sue attuali aspirazioni e valutazioni.

Ordinanza