ASSISTENZA LEGALE OTTENIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA – IURE SANGUINIS

Il riconoscimento della cittadinanza italiana per ius sanguinis a cittadino residente all’estero con discendenza italiana, rappresenta un incontestabile vantaggio non solo ai fini di poter stabilire la propria residenza in Italia senza possibilità di trovare impedimento nelle leggi italiane e straniere, ma altresì per garantire spostamenti senza dover ricorrere alle continue richieste di visti, permessi di soggiorno e relativi rinnovi periodici.

I REQUISITI DELLO IUS SANGUINIS.

Il primo requisito è quello dell’art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 secondo cui “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani”. In applicazione a questa legge il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Questo significa che anche i discendenti da emigrati italiani di seconda, terza e quarta generazione ed anche oltre, possono essere dichiarati cittadini italiani per filiazione.

Il secondo requisito è la continuità nella trasmissione della cittadinanza, che equivale a dar prova di trasmissione ininterrotta fino alla nascita dell’ultimo discendente.

Il terzo requisito consiste nella carenza di espressa rinuncia alla cittadinanza.

I suddetti requisiti sono stati riconosciuti nel tempo sia dalla legislazione modificatasi a favore dei discendenti, sia in forza di importanti pronunce giurisprudenziali che hanno determinato un’interpretazione univoca dello jus sanguinis. In particolare:

  • La Corte costituzionale con sentenza n. 30 del 09.02.1983 ha riconosciuto l’acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna dichiarando incostituzionale l’art. 1 della L. n. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione nella parte in cui non prevedeva che “fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
  • La medesima Corte, con la precedente sentenza n. 87 del 1975 aveva altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, l’art. 10 della L. 555/1912 “nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza indipendentemente dalla volontà della donna”.
  • La Corte di Cass. SS.UU. con la sentenza 4466 del 25.02.2009, per effetto di queste due importantissime sentenze, ha affermato che “lo status di cittadino italiano deve essere riconosciuto anche al richiedente nato all’estero discendente da donna italiana che era stata privata della cittadinanza italiana a causa di matrimonio con cittadino straniero.” Ancora la Corte riconosce “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile e dunque perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, salva l’estinzione per rinuncia espressa e volontaria da parte del richiedente.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS

E’ previsto un procedimento amministrativo presso l’Autorità consolare e successivamente, un procedimento giudiziario presso il Tribunale del luogo di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadino italiano.

DOCUMENTAZIONE PER IURE SANGUINIS

La domanda deve essere completa ed esaustiva di ogni documento attestante la discendenza.

In particolare i documenti necessari sono:

  • Documenti di riconoscimento del richiedente.
  • Passaporto e regolarità del soggiorno; atti integrali (o storici) di nascita di tutti i suoi discendenti, ivi compreso quello della persona rivendicante la cittadinanza italiana.
  • Atto integrale di morte dell’antenato italiano.
  • Atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente.
  • Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione dal quale è dato evincersi che l’avo italiano emigrato dall’Italia non si era mai naturalizzato nello Stato estero di emigrazione prima della nascita dell’ascendente dell’interessato.

I documenti necessari e formatisi all’estero, devono essere tradotti in lingua italiana e apostillati. 


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