Azione di riconoscimento di paternità naturale: le precisazioni della Cassazione

Azione di riconoscimento di paternità naturale: le precisazioni della Cassazione

Con la sentenza dello scorso 26 novembre, la n.37023, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione particolarmente delicata, quella relativa alla tutela dell’interesse del padre ad assumersi (o meno) la responsabilità genitoriale della propria paternità.

La Suprema Corte, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sent. N. 3793/2002, Cass. Sent. N. 13880/2017 e N. 32308/2018), ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di azione di riconoscimento di paternità naturale, e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 cod. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Cost., per non essere consentito al padre, e per con verso consentito alla madre, di decidere se riconoscere o meno il figlio, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato situazioni diverse, sottendendo una finalità meritevole di tutela solo quella della madre, in ragione del bilanciamento tra it preminente interesse a preservare la vita del nascituro e la facoltà della madre di mantenere l’anonimato, e non anche quella del padre, il quale intenda sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale».

Inoltre, la Corte ha ribadito che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., finanche in assenza della prova del concepimento, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi difficilmente acquisibili circa l’effettivo concepimento che determina l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.

L’interesse del padre a “decidere” se assumersi o meno la responsabilità genitoriale, dunque, non solo non è meritevole di tutela, ma confligge con la protezione della filiazione naturale riconosciuta all’art. 30 Cost.

Le differenti posizioni del padre e della madre, non sono infatti comparabili: l’interesse della madre ad interrompere la gravidanza o a fare ricorso a scelte alternative che consentano di preservare la vita del nascituro mantenendo l’anonimato, non puó essere assimilato all’interesse di chi pretenda di sottrarsi alle proprie responsabilità.

È per tale ragione che l’azione di cui all’art. 269 c.c. consente di attribuire la paternità naturale sul solo dato biologico, non avendo alcun rilievo la volontà contraria del padre alla procreazione.

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