Buoni fruttiferi postali – prescrizione

Uno dei quesiti frequentemente sollevato dai risparmiatori riguarda la possibilità di ottenere il rimborso di buoni fruttiferi postali non riscossi nei tempi previsti dalle Poste.

In particolare, il titolare di buoni fruttiferi postali si reca alle Poste per chiedere il rimborso che però viene negato per intervenuta prescrizione.

A tal proposito, con un importante ordinanza, riguardante buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie AA4, il Tribunale Palermo ha statuito che: “In diritto va ricordato che la serie AA4 dei BFP , è stata istituita con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2002 e collocata nel periodo compreso tra il 3 maggio 2002 e il 20 settembre 2002. Secondo l’articolo 8 del DM in parola, i buoni in questione, possono essere “liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ” , mentre in riferimento alla prescrizione, l’articolo 8 del DM del 19 dicembre 2000, ha stabilito che i diritti dei titolari dei titoli si prescrivono a favore dell’emittente dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto concerne il capitale e gli interessi.
Sulla questione “dies a quo” va poi rammentato che di recente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con decisione numero 8056/19 confermando che “la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all’anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell’anno solare di emissione dei buoni“.
Ora, considerato che nel caso in esame i buoni sono stati emessi nell’anno 2002 con termine di scadenza di 7 anni, per il dies a quo, la decorrenza va calcolata dal 31 dicembre 2002 e la prescrizione di dieci anni sarebbe maturata al 31 dicembre 2019. Poiché la richiesta di rimborso è stata inviata ad ottobre del 2019 ed il reclamo porta la data del 30.10.2019, va accolta la domanda di rimborso formulata dagli odierni ricorrenti.
Nel caso di specie una diversa interpretazione del dato letterale della norma, sarebbe altamente pregiudizievole per il consumatore, e ciò anche alla luce del fatto che i buoni oggetto di causa, non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza. Né vi è prova che le Poste Italiane abbiano consegnato ai ricorrenti, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo.”

Il Tribunale di Palermo ha condannato Poste Italiane a rimborsare ai ricorrenti la somma di € 19.761,65 pari ai risparmi investiti più gli interessi.

Di seguito l’ordinanza:

Ordinanza