Con la recentissima sentenza n. 5919 del 24.03.2016 la Suprema Corte, rivedendo l’orientamento fatto proprio con la precedente sentenza n. 4564/16, ha rilevato che “La forma scritta, quando è richiesta ad substantiam, è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l’estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sicché occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto”, in tal modo dichiarando la nullità del contratto firmato dal solo cliente. Inoltre, sempre in revisione del precedente orientamento la Corte rileva che “La stipulazione del contratto non può essere desunta, per via indiretta, in mancanza della scrittura, da una dichiarazione quale quella nella specie sottoscritta: «Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi»”.