Collocamento del minore e criterio del superiore interesse del minore come unico principio guida

Il Tribunale di Milano con decreto 13-19 ottobre 2016, torna a pronunciarsi sul criterio guida in ipotesi di conflitto genitoriale in ordine al collocamento dei figli, individuato nel principio del superiore interesse del minore.

Il Tribunale, rivedendo e delimitando quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 18087 del 14.09.2016, chiarisce l’inattendibilità del principio della “maternal preference”, rilevando che lo stesso non è previsto dagli artt. 337 ter e ss. cc, oltre ad essere in contrasto con la ratio ispiratrice della l. 54/06 sull’affido condiviso. In particolare, osserva il Tribunale “il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all’abbandono del criterio della “maternal preference” a mezzo di
«gender neutral child custody laws», ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale”

Quanto alla sentenza della Cassazione n. 18087 del 14 settembre 2016, il Tribunale precisa che in quel caso il criterio della c.d.
Maternal preference non era stato “tempestivamente contestato” ed era divenuto, dunque, elemento passato in giudicato; in ogni caso, si precisa, la decisione della  Suprema Corte non era  fondata certo sul solo criterio sopra indicato, ma su altri numerosi argomenti.

Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso della madre sulla base dell’analisi della personalità della stessa e sul giudizio positivo di quella del padre.

Avv. Serena Lombardo