Non integra il reato di cui all’ art 570 cpc, comma secondo n. 2, la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti: l’onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile, potendo sussistere la fattispecie delittuosa di cui all’art. 388 cod. pen. qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma.
La Corte di Cassazione accoglie dunque il ricorso presentato da un padre condannato in appello per non avere corrisposto alla figlia maggiorenne i contributi al mantenimento, ribadendo quanto già chiarito in precedenza circa il significato di inabilità al lavoro menzionata nell’art. 570 c.p.c. che impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne solo se sia totalmente e permanentemente inabile al lavoro.