Corte di Cassazione – Sentenza n. 1342 dell’11 gennaio 2019

Non integra il reato di cui all’ art 570 cpc, comma secondo n. 2, la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti: l’onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile, potendo sussistere la fattispecie delittuosa di cui all’art. 388 cod. pen. qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma.

La Corte di Cassazione accoglie dunque il ricorso presentato da un padre condannato in appello per non avere corrisposto alla figlia maggiorenne i contributi al mantenimento, ribadendo quanto già chiarito in precedenza circa il significato di inabilità al lavoro menzionata nell’art. 570 c.p.c. che impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne solo se sia totalmente e permanentemente inabile al lavoro.

 

Cass., Sez. VI, n. 1342 del 11.01.2019