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Covid-19 – Decreto liquidità, le misure a sostegno delle imprese

Chiarimenti sulle misure di liquidità a sostegno delle imprese. Chi può accedere al Fondo di Garanzia PMI e quando invece è possibile attivare la garanzia SACE S.p.A.: presupposti, condizioni e percentuali di intervento.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità 8 aprile 2020, n. 23 con cui si rafforzano e diventano operative le misure a sostegno delle imprese già anticipate con il decreto n. 18 del 17 marzo 2020.
Obiettivo degli interventi adottati è garantire una ripresa del sistema produttivo italiano attraverso un immediato accesso al credito e una posticipazione degli adempimenti fiscali.

Il sostegno alla liquidità si muove essenzialmente lungo due direttrici:

  • potenziamento del Fondo di Garanzia PMI
  • intervento delle garanzie statali attraverso SACE S.p.A., del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che concedono prestiti alle imprese

Chi può accedere al Fondo di Garanzia delle PMI?

  • Imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
  • Lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
  • Imprese agricole e della pesca
  • Quali sono le condizioni per l’accesso alla garanzia?
  • L’impresa deve essere in bonis, ossia non avere alla data del 31 gennaio 2020 una posizione già classificata a:
    • sofferenza;
    • partite incagliate;
    • esposizioni scadute e/o sconfinanti
    • inadempienze probabili.
  • Le garanzie non possono essere concesse per finanziamenti volti ad estinguere prestiti preesistenti salvo che vi sia una rinegoziazione con contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato;
    l’impresa deve dichiarare, tramite apposita autocertificazione, di essere stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

Quali sono le nuove regole del Fondo?

  • gratuità della garanzia;
  • importo massimo garantito alla singola impresa è aumentato sino a 5 milioni di euro;
  • i soggetti beneficiari sono ammessi senza valutazione del merito del credito;
  • garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento;
  • possibilità di anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo.

Qual è la percentuale della garanzia?

  • percentuale di copertura del 100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi e fino a un massimo di 800.000 euro;
  • percentuale di copertura del 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro per prestiti della durata non superiore a 72 mesi;
  • percentuale di copertura del 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro per operazioni finanziarie di durata non superiore a 72 mesi. L’importo di tali finanziamenti non può superare alternativamente:
    – il doppio della spesa salariale 2019;
    – 25% dell’ultimo fatturato;
    – il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e costi di investimento nei successivi 18 mesi.

GARANZIA SACE
SACE S.p.A. è una Società per azioni del gruppo Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel settore assicurativo-finanziario con l’obiettivo di promuovere la crescita economica delle imprese italiane.

Chi può accedere alla garanzia?

  • imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia.

Quali sono le condizioni per il rilascio delle Garanzia?

  • finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino 24 mesi, concessi successivamente all’entrata in vigore del decreto;
    alla data del 29 febbraio 2020 l’impresa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;
  • importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019;
  • il finanziamento deve essere destinato a sostenere spese per attività produttive localizzate in Italia;

Qual è la percentuale della garanzia concessa?

  • 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
  • 80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi;
  • 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE AZIENDE

  • eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
  • possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce  della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a  quando durerà l’emergenza;
  • rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al  Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.