Disconoscimento paternità
Disconoscimento paternità.
Il padre rifiuta di conoscere la figlia e il Tribunale lo condanna al risarcimento del danno per privazione della figura genitoriale paterna.
Questo è quanto emerso con sentenza n. 2068/2020 emessa dal Tribunale di Palermo.
La donna aveva chiesto al Tribunale di accertare il rapporto di filiazione naturale tra il minore e il padre con l’aggiunta del cognome paterno a quello materno assunto dalla minore al momento della nascita.
In secondo luogo, la madre chiedeva di porre a carico del convenuto l’obbligo di contribuire al mantenimento del minore.
La signora chiedeva di condannare il convenuto al rimborso delle spese sostenute a titolo di mantenimento della figlia a far data dalla nascita.
La madre, infine, chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
Proposizione del giudizio comunicata al Pubblico Ministero.
La proposizione del giudizio è stata comunicata al Pubblico ministero ex. art. 71 c.p.c.
Le prove assunte nel corso del giudizio, quali le indagini ematologiche e genetiche a mezzo di CTU medico legale e le testimonianze, hanno confermato che il padre era a conoscenza della nascita della figlia.
Il padre rifiutava di frequentare la figlia per evitare di avere problemi con la famiglia “coniugale” che era all’oscuro di tutto.
Con sentenza non definitiva n. 1020/18 il Tribunale di Palermo ha accertato il rapporto di paternità biologica del padre e disposto l’aggiunta del cognome paterno a quello materno.
Sempre con sentenza n. 1020/18 il Tribunale ha posto a carico del padre l’obbligo di corrispondere in favore della madre la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore della figlia minore.
Da ultimo il Tribunale ha condannato il padre a pagare la somma di euro 14.000,00 oltre interessi a titolo di rimborso per le spese sostenute per il mantenimento della figlia a far data dalla nascita e sino alla pronuncia
Con separata ordinanza è stata disposta la rimessione della causa al giudice istruttore per l’istruzione della domanda risarcitoria.
Una volta accertata la paternità biologica del padre, il Tribunale con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore per l’istruzione della domanda risarcitoria formulata dalla madre.
Conseguentemente è stato riconosciuto un danno non patrimoniale ex. art. 2059 c.c. (esistenziale) da privazione di figura paterna a causa del comportamento consapevole e colposo del padre.
La condotta gravemente omissiva del padre ha comportato fin dalla nascita un grave stato di sofferenza psicologica sia sotto il profilo della relazione affettiva sia sotto il profilo della negazione di status.
Il danno subito è consistito nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figlio.
Il diritto al risarcimento sorge dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall’assenza paterna fin dalla nascita nella vita del minore.
Il danno non patrimoniale consiste nell’integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e deve essere risarcito per il fatto in sé della lesione.
Quantificazione del danno
In particolare, il Tribunale di Palermo, tenendo conto delle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha quantificato il danno in euro 16.399,00.