Non è ricorribile in Cassazione l’ordinanza della Corte d’appello che su ricorso (ex art. 709-ter cod. proc. civ.) proposto in pendenza di un procedimento di divorzio, decida una controversia insorta tra i genitori in relazione all’educazione del figlio minore.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 1568/2022 depositata il 19 gennaio 2022, dichiarando inammissibile il ricorso della mamma.
Nella vicenda concreta, il Tribunale aveva autorizzato il padre a iscrivere il figlio (già per l’anno 2019-2020) presso una scuola nordamericana, con trasferimento dalla attuale residenza a Dubai.
I giudici della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione precisano che “La questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi dal giudice del merito ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., è stata più volte affrontata da questa Corte”.. “ il regime dell’impugnazione di siffatti provvedimenti non è stato affatto modificato dall’introduzione, nell’ordinamento processualistico, dell’art. 709 ter c.p.c., il quale si limita ad indicare, in modo analitico, i provvedimenti che il giudice può emettere, stabilendo, poi, che gli stessi restano impugnabili “nei modi ordinari”, senza pertanto incidere sulla previgente disciplina dei relativi mezzi di gravame e, quindi, sulla preclusione del ricorso straordinario per cassazione”.
Nella decisione in commento, con riferimento all’art.709 ter c.p.c., si rammenta che “la norma semplicemente rinvia a quei mezzi di impugnazione che sono, nel concreto, ammessi, alla stregua delle regole ordinarie, tenendo conto della specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità (in tal senso, già il condivisibile principio espresso da Cass. 25 febbraio 2015, n. 3810, non mass.; Cass. 8 agosto 2013, n. 18977; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21718” e che le statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole non sono né definitive, né decisorie, per cui le stesse non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.
Le decisioni che dirimono un conflitto tra i genitori riguardo “la scelta della scuola, un intervento medico sul minore, etc., ma pure le questioni quotidiane, come il modo in cui il minore si veste, gli spettacoli cui può assistere, e così via” non sono ricorribili per Cassazione “perché attengono al controllo esterno sull’esercizio della responsabilità genitoriale, né hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso”.
La Corte precisa, altresì, che non è soltanto dall’adozione di provvedimenti resi ai sensi dell’art. 709-ter cod. proc. civ. che deriva, in sé, l’inammissibilità del ricorso, “ma dalla natura dei provvedimenti emessi dal giudice di merito: ove essi siano volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, difettano i presupposti per reputare ammissibile il ricorso straordinario per cassazione”.
Il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale “è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali”.
In conclusione, nel caso oggetto della pronuncia, difettano i requisiti della decisorietà e della definitività conformemente all’orientamento della Suprema Corte e, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensi dell’art. 111 Cost. con ricorso straordinario per cassazione
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