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Emergergenza coronavirus: no alla segnalazione in Centrale Rischi

Nessuna segnalazione in Centrale Rischi per le imprese ammesse ai benefici a sostegno della liquidità di cui al Decreto Cura Italia.

A seguito delle misure adottate a sostegno delle imprese danneggiate dall’epidemia di COVID-19 con il Decreto Salva Italia n. 18 del 17 marzo 2020, è intervenuta la Banca d’Italia con circolare del 23 marzo 2020 per chiarire alcuni aspetti relativi alle segnalazioni in Centrale Rischi.

Come è noto, l’art. 56 del decreto 18/2020 prevede una serie di misure a sostegno delle imprese, quali l’irrevocabilità delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi fino al 30 settembre 2020, nonché la moratoria di prestiti e mutui in presenza di determinate condizioni.

In particolare, si precisa che nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti.

Conseguentemente, gli intermediari non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei Rischi.

Inoltre, nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea

inesigibilità dei crediti e dunque per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

E’ evidente dunque che il soggetto beneficiario delle nuove misure adottate dal Governo non potrà essere classificato a sofferenza.

SI tratta di una precisazione di carattere generale avente ad oggetto tutte le misure adottate a causa dell’emergenza Coronavirus e relative all’impossibilità di revocare i finanziamenti ovvero al beneficio della sospensione dei pagamenti.

Fermo quanto sopra esposto, è opportuno chiarire che ai sensi dell’art. 56 del decreto n. 18 del 17 marzo 2020 presupposto per accedere alle misure di sostegno al reddito delle imprese è la non deteriorità del credito e, dunque, deve trattarsi di imprese che non abbiano già esposizioni debitorie classificate a sofferenza ovvero deteriorate.

Per ulteriori approfondimenti v. articolo CORONAVIRUS E IMPRESE, INTERVENTI DEL DECRETO CURA ITALIA.