La Corte di Cassazione nella pronuncia in commento ha chiarito che “consentire la revoca del consenso, anche in un momento successivo alla fecondazione eterologa dell’ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni”.
Nel caso di specie, il ricorrente, dopo aver espresso il consenso all’inseminazione eterologa, revocava tale consenso con successiva comunicazione, giunta però quando il trattamento embrionale era già stato iniziato.
Precisa il Collegio che “l’attribuzione dell’azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia prestato assenso alla fecondazione eterologa, priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo e assistenziale, stante l’impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell’impiego di seme di provenienza ignota”.
Pertanto, l’uomo che abbia dato il consenso alla fecondazione eterologa della donna, non potrà revocarlo quando la procedura di trattamento embrionale sia già iniziata e neppure potrà, successivamente, disconoscere la paternità del nato per la sua impotenza a generare.