Fido di fatto

Fido di fatto e rimessione della causa sul ruolo al fine di individuare eventuali rimesse solutorie solo dopo avere epurato il saldo da ogni illecito

Fido di fatto, il Tribunale di Palermo con la recente sentenza n. 3656/2021 ritiene ha ritenuto che la prova sull’esistenza del fido possa essere data anche con mezzi diversi dal contratto di apertura di credito, come ad esempio gli estratti conto, purché siano identificabili l’importo del fido e i tassi di interesse applicati (entro e fuori fido).

“Alla luce del nuovo orientamento della Suprema Corte che questo Giudice ritiene di condividere, secondo cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento».(Corte di Cassazione ord. n. 3858 del 15.02.2021) (omissis) appare necessario rimettere la causa sul ruolo demandando al ctu di individuare eventuali rimesse solutorie solo dopo avere epurato il saldo da ogni illecito meccanismo di capitalizzazione, dall’effetto dell’anatocismo per il periodo in cui non risulta conforme al dettato normativo come sopra già evidenziato e da qualsivoglia onere privo di pattuizione già rilevato.

Ed infatti, ritiene il decidente che per l’individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (come nella specie con riferimento alla C.M.S., alla decorrenza delle valute e all’anatocismo).

Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente (esame già efettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell’affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).

Sentenza