IL FIGLIO MINORE PUO’ DECIDERE SE RECUPERARE O MENO IL RAPPORTO CON IL GENITORE SEPARATO

Sentenza della Corte di Cassazione n.20107, 7 ottobre 2016

 

Se il genitore separato trascura il figlio è quest’ultimo a dover decidere le modalità del loro futuro rapporto, pur essendo già statuiti nella sentenza di separazione i termini degli incontri tra il minore e il genitore non convivente.

Nel caso di specie, una ragazza di quattordici anni si era mostrata non disponibile ad un riavvicinamento nei confronti del padre, il quale, come emerso dalle dichiarazioni rese dalla ragazza, le aveva procurato un disagio, trascurando le proprie responsabilità di genitore, per non averla cercata e per averle dedicato poca attenzione nonostante tempi e modalità di incontro fossero stati stabiliti in sede di separazione.

I giudici di legittimità, considerato che il caso concerneva non più una bambina oggetto di contesa, ma un’adolescente nel suo quattordicesimo anno di età, avevano accolto la volontà della stessa, nel rispetto della intervenuta capacità del minore di autodeterminarsi nella scelta dei modi con cui reimpostare un eventuale rapporto con il padre. La Cassazione, confermando quanto già statuito dalla Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso del padre volto a dimostrare che la possibilità di frequentare la figlia gli era stata negata a causa della condotta ostativa della madre. Come si legge nella sentenza, “si tratta di una decisione incentrata sulla valutazione dell’interesse della minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione e improntata a favorire quel recupero della relazione padre-figlia che secondo la valutazione della Corte di appello potrebbe essere ulteriormente pregiudicato dall’ imposizione di mutamenti nel regime di affidamento”.

Avv. Serena Lombardo