Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 711 del 25.05.2018 nell’accogliere le domande avanzate da debitori, assistiti dall’avv. Serena Lombardo, con ricorso in opposizione, ha ridotto sensibilmente l’esposizione debitoria di cui al decreto opposto. Il Giudice ha infatti accolto la domanda di indeterminatezza contrattuale, acclarata dal CTU, con conseguente ricostruzione del conto ex art. 117 TUB, rilevando all’uopo che “l’approvazione degli estratti conto periodici non vale a sanare il difetto di forma scritta del tasso ultralegale, difetto rilevabile anche d’ufficio, in quanto derivante dalla violazione di una norma imperativa”.
Alla dichiarazione di indeterminatezza delle clausole contrattuali si è accompagnato il riconoscimento al risarcimento del danni derivanti dalla conseguente illegittima segnalazione alla Centrale Rischi Banca d’Italia: “Non c’è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l’illegittima segnalazione da parte di un istituto di credito alla Centrale Rischi della Banca d’Italia è fonte di discredito per il segnalato. E, in ogni caso, a prescindere dall’attività economica eventualmente esercitato dal danneggiato, si riconosce come l’illegittima segnalazione alla centrale rischi possa determinare, oltre a un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all’immagine ed alla reputazione”. E ancora “In riferimento all’indebita segnalazione da parte dell’Istituto bancario di un soggetto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a quest’ultimo di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all’immagine, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso. Nella quantificazione della somma spettante agli opponenti a titolo risarcitorio può individuarsi quale criterio di partenza l’ammontare della somma illegittimamente pretesa dalla banca….perchè è quell’importo che ha condotto all’illegittima segnalazione” (cfr. sentenza Trib. Agrigento n. 711/2018 del 25/05/2018).
Il Tribunale dunque ha sostanzialmente accolto tutte le doglianze degli opponenti condannando la banca al pagamento di € 4.500,00 a titolo risarcimento dei danni, oltre alla refusione delle spese.