In caso di iscrizione di ipoteca su beni il cui valore sia eccedente rispetto il credito vantato secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., il creditore può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c. per il danno subito dal debitore.
In particolare, il danno consiste nella difficoltà della negoziazione dei beni su cui è iscritta ipoteca ovvero nella difficoltà di accesso al credito del debitore.
La previsione della responsabilità ex art. 96 c.p.c. – quale responsabilità del soccombente che abbia abusato del diritto di agire o resistere in giudizio – non esclude l’applicabilità della disciplina generale dell’illecito civile.
Il creditore è tenuto ad una condotta prudente nonché informata al rispetto dei principi di correttezza nell’attuazione dei propri diritti contrattuali o negoziali, e dunque anche del diritto di garanzia.
Il diritto di garanzia deve essere esercitato con rispetto della sua funzione di mezzo per creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori, e non per determinare situazioni di discredito sociale
Inoltre, il diritto così esercitato comporta un blocco del patrimonio e dell’attività del debitore.
Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 39441/2021.
In particolare nel testo della sentenza si legge che il danno è risarcibile in quanto causalmente derivante dall’evento dannoso.
Il danneggiato non deve dare una rigorosa prova del danno e della sua quantificazione.