nascita indesiderata

Filiazione e PMA– primo parere ex Protocollo 16

La Corte di Strasburgo ha reso il primo parere ai sensi del Protocollo n.16 pronunciandosi sulla delicata questione della maternità surrogata e del riconoscimento del relativo rapporto di filiazione.

Il Protocollo n. 16 introduce un meccanismo grazie al quale le più alte giurisdizioni nazionali possono rivolgersi alla Grande Camera della Corte europea per un parere su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli, sorte nell’ambito di una causa pendente.

In particolare, la Corte di Strasburgo è stata chiamata dalla Corte di Cassazione francese a pronunciarsi sugli effetti e le conseguenze delle pronunce Mennesson c. Francia e Labasee c. Francia con cui già nel 2014 si era espressa in ordine al riconoscimento legale del rapporto tra i minori nati da maternità surrogata e le coppie che avevano fatto ricorso a tale pratica.

La Corte viene dunque interrogata circa l’individuazione degli obblighi dello Stato rispetto alla posizione della madre committente, con cui non vi è un legame biologico.

Ebbene, la Corte nel rendere il proprio parere tiene conto di due elementi fondamentali, il superiore interesse del minore e il margine di apprezzamento degli Stati membri: “tenendo conto del superiore interesse del minore e del ristretto margine di apprezzamento dello Stato, il diritto nazionale deve prevedere la possibilità di riconoscere il legame di filiazione di un minore nato all’estero tramite maternità surrogata con la madre committente, indicata come madre nel certificato di nascita” (par. 46).

E, infatti, una generale e assoluta impossibilità di stabilire un legame di filiazione con la madre committente sarebbe evidentemente incompatibile con il superiore interesse del minore ad avere una persona responsabile per la sua crescita ed educazione.

La Corte prosegue rilevando poi che ai fini del riconoscimento del legame di filiazione non è necessario che vi sia un obbligo di trascrizione per gli Stati, atteso che vi sono altri strumenti a tutela di tale legame, tra cui l’adozione (par. 53), scelta che dunque viene rimessa al libero apprezzamento degli Stati.

Il presente parere è stato reso dalla Corte all’unanimità e, sebbene non vincolante, è evidente l’incidenza pratica che potrà avere su un tema ancora molto dibattuto, su cui ancora una volta la Corte è stata chiamata ad effettuare un delicatissimo bilanciamento.

parere Strasburgo

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