Maltrattamenti, Violenze e Abusi in Famiglia

I provvedimenti indifferibili e gli ordini di protezione nel nuovo rito di famiglia

Nell’incessante tentativo di arginare il fenomeno della violenza endofamiliare, che ha purtroppo raggiunto numeri da record negli ultimi anni, il legislatore della riforma ha voluto estendere al massimo la tutela delle vittime di violenza o di abuso in famiglia attraverso la previsione dell’adottabilità, da parte del Giudice, di provvedimenti indifferibili (art. 473 bis.15 c.p.c.), che si affiancano ai già noti ordini di protezione (oggi unitariamente disciplinati dagli artt. 473 bis.69 c.p.c. e ss).

Tutela veloce delle vittime.

Si tratta di strumenti volti a soddisfare l’esigenza di una risposta immediata e urgente alle richieste di tutela nell’ambito delle controversie di famiglia, soprattutto se in presenza di figli minori.

In generale, sia i provvedimenti indifferibili, sia gli ordini di protezione, sono provvedimenti cautelari, assunti inaudita altera parte, a contraddittorio differito.

Il nuovo art. 473-bis.15 c.p.c., nell’ipotesi di “pregiudizio imminente e irreparabile” o “quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti”, prevede la possibilità per il presidente, o per il giudice da lui delegato, di anticipare i provvedimenti di merito relativi ai figli minori e alle parti (in quest’ultimo caso solo nei limiti delle domande proposte), pronunciando un decreto immediatamente esecutivo, con il quale fissa, entro i successivi quindici giorni, l’udienza in contraddittorio per la conferma, la modifica o la revoca degli stessi e assegna termine alla parte per la notifica.

All’esito dell’udienza di “convalida” dei provvedimenti indifferibili, il giudice potrà adottare i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui al successivo art. 473 bis.22 c.p.c., oppure potrà pronunciare un ordine di protezione di cui agli artt. 473 bis.69 e ss. c.p.c.

Nonostante la collocazione della norma induca a ritenere che i provvedimenti indifferibili possano essere richiesti solo unitamente al deposito del ricorso, in realtà si tratta di uno strumento attivabile anche nelle fasi giudiziali successive a quella introduttiva.

Allo stesso modo, anche in corso di causa, la parte che subisce un pregiudizio grave all’integrità fisica o morale o alla propria libertà a causa della condotta del coniuge, o nel caso di pregiudizio per i minori, è possibile richiedere l’adozione di un ordine di protezione.

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento.

Di fatto, il contenuto degli ordini di protezione può essere identico al contenuto dei provvedimenti indifferibili, ben potendo questi ultimi contenere, ad esempio, l’ordine di allottamento dalla casa familiare del maltrattante o il divieto di avvicinamento di questi alla vittima.

Proprio a causa della grande similitudine tra questi due strumenti, si ritiene che d’ora in avanti il ricorso agli ordini di protezione sarà sempre più ridotto, risultando maggiormente “conveniente” la tutela prevista dall’art. 473 bis.15 c.p.c., che consente di proporre la domanda di adozione dei provvedimenti indifferibili in seno ai ricorsi introduttivi dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia.

L’omogeneità dei contenuti non si è, però, tradotta in un’omogeneità dei mezzi di impugnazione.

Infatti, mentre i provvedimenti indifferibili sono, in via generale, come tutti i provvedimenti cautelari, impugnabili tramite il reclamo ai sensi dell’art.669 terdecies c.p.c., gli ordini di protezione, per espressa previsione dell’art. 473 bis.71 c.p.c., sono impugnabili con reclamo al tribunale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., come previsto in via generale per i procedimenti camerali.

Al fine di evitare incertezze ed errori nell’impugnazione di tali provvedimenti, sarà quindi doveroso per il Giudice indicare l’esatta tipologia di provvedimento adottato.

In definitiva, nonostante apparentemente si possa pensare ad un’inutile duplicazione degli strumenti di tutela, in realtà non si può non plaudere allo sforzo del legislatore di mettere a disposizione degli operatori quanti più strumenti possibili per la prevenzione e la tutela dagli abusi endofamiliari.

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