Mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati

In ordine al mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 663/2022 ha statuito che «In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all’art.337 ter quarto comma c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo ex lege, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole».

Dunque, secondo la Cassazione l’accordo in forma scrittura privata, sottoscritta dagli ex conviventi, avente ad oggetto la regolamentazione dell’assegno di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie (extra assegno) sostenute per i figli medesimi, è valida ed efficace.

L’accordo non necessita di un vaglio del giudice, come invece avviene nella separazione o nel divorzio.

Di seguito l’ordinanza:

Ordinanza

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