Negazione della bigenitorialità

La negazione della bigenitorialità comporta quale extrema ratio l’inserimento del minore nella comunità.

Il rapporto padre figlio, in un caso esaminato dal Tribunale di Termini Imerese, è stato sempre stato negato dalla madre.

Il Tribunale di merito, con ordinanza del 17/12/2020 ha affermato che “il legame simbiotico madre-figlio deve necessariamente spezzarsi ed aprirsi al mondo esterno, pena l’aggravamento del disagio psichico già evidenziato nel minore e la perdita definitiva della relazione con il padre.”

Considerato che tutte le altre soluzioni erano state già percorse  e avevano avuto avuto un esito negativo, Il Tribunale ha ritenuto che: “non vi sia oggi altra strada che quella della limitazione della responsabilità genitoriale della (omissis madre) e dell’ affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di residenza, affinché individuino al più presto una comunità in cui inserire il bambino, insieme alla madre se consenziente. Una volta disposto l’inserimento in comunità, saranno i Servizi Sociali a programmare, unitamente agli altri servizi incaricati, un progetto di aiuto e sostegno del minore e ad avviare gradualmente una relazione tra il minore e il padre, attraverso un calendario di incontri prestabilito (omissis). Nella fattispecie, in considerazione delle gravi criticità emerse in capo alla madre del minore e della circostanza che, invece, il padre non ha allo stato alcuna relazione con il figlio, appare necessario nominare un curatore speciale, al quale viene demandata la facoltà di: a) rappresentare il minore nel giudizio (in ogni stato e grado); b) prendere contatti immediati con i Servizi Sociali di (omissis), il Servizio di Neuropsichiatria infantile ed il Consultorio familiare, già incaricati; c) collaborare con detti Servizi al fine di individuare una struttura comunitaria, in cui inserire il minore, insieme alla madre, ove consenziente. Quanto all’obbligo di versamento da parte del ricorrente in favore della resistente dell’assegno di mantenimento del minore previsto nel decreto del 22/10/2013, è evidente che, una volta effettuato l’inserimento del minore in una comunità, detto obbligo sarà sospeso.

Ordinanza 

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