Tribunale di Torino, 13 settembre 2017, n. 4304
Il Tribunale di Torino, aderendo all’orientamento della Cassazione n. 12965/16, conferma la necessaria omogeneità tra TEG e tasso soglia ricavato dal TEGM.
La legge n. 108/96 ha infatti previsto la conoscibilità ex ante del tasso medio del credito rilevato e pubblicato al fine di consentire all’intermediario bancario-finanziario di pianificare la propria offerta economica nel rispetto della legalità, anche in ragione della grave sanzione civilistica comminata dall’art. 1815 cpv. c.c..
“Questa libertà di pianificazione economica viene frustrata, se il confronto debba farsi tra il tasso soglia ricavato dal TEGM pubblicato, seguendo le istruzioni dell’autorità di vigilanza, e un TEG contrattuale ricavato da un diverso algoritmo scelto a posteriori da un perito”.
Il Tribunale di Torino conferma, inoltre, il principio secondo il quale tutti i costi inerenti all’erogazione del credito devono essere conteggiati ai fini della verifica del TEG, benché non prescritti dalla Banca d’Italia ai fini della rilevazione del TEGM, rientrandovi dunque sia la commissione di massimo scoperto sia le polizze assicurative.