Ordine di esibizione degli estratti conto: il punto della Cassazione

Ordine di esibizione degli estratti conto: il punto della Cassazione

Il cliente può chiedere in giudizio la produzione degli estratti conto ex art. 119 TUB solo se la banca si è rifiutata di rilasciarli senza motivo (sentenza n. 24641/2021)

La produzione in giudizio degli estratti conto ha, nel corso dei decenni, alimentato dibattiti in dottrina e, soprattutto, in giurisprudenza. Diverse le pronunce sul tema in esame.

Ordine di esibizione degli estratti conto, la sentenza

Recentemente, la Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza 8 giugno – 13 settembre 2021, n. 24641 ha ulteriormente precisato che l’articolo 119, quarto comma del Tub, crea una disposizione di natura sostanziale. Una disposizione, cioè, volta a definire le obbligazioni gravanti sulla banca nello svolgimento del contratto stipulato con il cliente. Il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio ha, dunque, natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; anche Cass. 13 luglio 2007, n. 15669). Un diritto sostanziale la cui sussistenza era stata già riconosciuta in applicazione del principio di buona fede oggettiva e della sua attitudine ad operare anche quale fonte d’integrazione della stessa regolamentazione contrattuale ex articolo 1374 c.c.

Tornando alla norma, l’articolo 119 tub definisce al primo comma l’estratto conto quale «comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto» e aggiunge al secondo comma che, «per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente» con una determinata periodicità.

Ogni istituto di credito assume un obbligo di rendiconto che si concretizza nell’invio periodico degli estratti conto ai clienti con i quali è stato sottoscritto un contratto di durata.

Pertanto, il cliente riceve periodicamente gli estratti conto, che, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione ecc.), rimangono come tali nella propria disponibilità. Il quarto comma dell’articolo 119 stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha «diritto di ottenere … copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».

Sul punto, la Cassazione non ha dubbi che la norma si riferisca anche agli estratti conto, viste le precedenti statuizioni.

Ordine di esibizione degli estratti conto, le precisazioni

L’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto si differenzia dall’obbligazione, sancita dal quarto comma della stessa disposizione, di consegna di «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».

La differenza è, obiettivamente, chiara: l’obbligazione di cui al secondo comma sorge con la stipulazione del contratto, che ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed oggi anche i modi, dal momento che gli estratti conto possono essere consegnati, a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico, con la conseguenza che l’inadempimento dell’obbligazione, tenuto conto che essa è modellata quale obbligazione da adempiersi presso il cliente, creditore della prestazione, si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti; l’obbligazione di cui al quarto comma, invece, sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata attraverso l’esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l’obbligazione in capo alla banca, con l’ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine previsto.

Dunque, l’istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma della disposizione sopra riportata, si risolve in un’azione di adempimento. Ed un’azione di adempimento introdotta quando l’obbligazione non è ancora in essere non ha evidentemente molto senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell’interesse ad agire.

Ordine di esibizione degli estratti conto, l’orientamento dei collegi territoriali ABF

Pertanto, condivisibile appare l’orientamento di gran lunga prevalente dei collegi territoriali dell’ABF, secondo cui il ricorso diretto alla consegna degli estratti conto, deve consistere, a pena di irricevibilità, in una contestazione dell’omissione da parte della banca della consegna della documentazione precedentemente richiesta.

Così stando le cose, il cliente può, se lo ritiene, e se dovesse riscontrarne l’esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell’ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto.

Ordine di esibizione degli estratti conto, il principio affermato dai giudici

I giudici hanno affermato il seguente principio:

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all articolo 210 c.p.c. , in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.

L’enunciato principio, di per sé lapidario, scaturisce da una motivazione ampia, articolata, caratterizzata da una diffusa ricostruzione del quadro di riferimento, soprattutto quanto ai rapporti fra l’art. 119, comma 4, T.U.B. e l’art. 210 c.p.c.

Ordine di esibizione degli estratti conto, le conclusioni

Da ultimo, giova rilevare che sussiste il diritto del cliente, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo la conclusione del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione(cfr. Tribunale Pistoia, 14/09/2021).

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