Parto anonimo

Parto anonimo e diritto alle origini Cassazione civile ordinanza n. 22497/2021.

Parto anonimo. In tema di istanza da parte di una figlia adottata alla rimozione del segreto sull’identità della madre biologica – espresso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, articolo 30, comma 1, (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) – all’interno dell’atto di nascita a fronte dell’accertamento sulle condizioni di età e stato di salute psichica dell’anziana madre naturale ormai novantenne deve condividersi il giudizio di incapacità della stessa di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia. (Nel caso in questione il giudice non può negare alla figlia di accedere ai dati sanitari che riguardano i suoi genitori, solo basandosi sulla volontà, mai rimossa, della madre di restare anonima. Deve, infatti, essere garantito l’accesso per ragioni di salute alle notizie sanitarie, anamnesi, patologie e così via, sempre senza svelare l’identità materna).

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