Pensione di reversibilità, non spetta al convivente di fatto di un partner deceduto prima della legge Cirinnà

Pensione di reversibilità, non spetta al convivente di fatto di un partner deceduto prima della legge Cirinnà

La pensione di reversibilità non compete nel caso in cui vi siano convivenze di fatto costituitesi e cessate prima dell’entrata in vigore (5 giugno 2016) della L. 20 maggio 2016, n. 76, contenente la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 14 settembre 2021, n. 24694.

Pensione di reversibilità, la disciplina della legge Cirinnà

In materia di pensione di reversibilità, occorre puntualizzare come la Legge 76/2016 abbia determinato grandi cambiamenti in favore delle unioni stabili tra omosessuali. Le coppie gay sono state di fatto equiparate ai coniugi e, dunque, anche dall’unione civile scatta il diritto alla pensione di reversibilità per il superstite della coppia. In realtà, ci sono anche dei soggetti esclusi, che continueranno a non poter far valere alcun diritto in tal senso e non percepiranno alcuna pensione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha esaminato un caso particolarmente interessante che riguarda le unioni di fatto e la possibilità o meno per il superstite della coppia di ottenere la pensione di reversibilità.

La sentenza della Cassazione

La fattispecie vagliata dalla Corte riguarda la richiesta della pensione di reversibilità da parte del superstite di un convivente, architetto, titolare di pensione anticipata corrisposta dall’Inarcassa, deceduto prima dell’entrata in vigore della L. n. 76/2016, che riconosce, tra gli altri, il diritto alla pensione di reversibilità alle unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, co. 20).

Secondo la Cassazione, se la coppia omosessuale non ha potuto formalizzare l’unione civile dopo l’entrata in vigore della cd. Legge Cirinnà (2016), al superstite non spetterà alcuna pensione di reversibilità per via dell’irretroattività della citata legge.

Si legge in sentenza “la normativa del 2016 è, tuttavia, inapplicabile al caso di specie atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, essendo il partner dell’odierno controricorrente deceduto in data anteriore, così come anche la richiesta del trattamento pensionistico è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016“.

La legge Cirinnà, pertanto, non può essere applicata retroattivamente a fini previdenziali.

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