Polizze abbinate ai finanziamenti anche in via di mero fatto – Corte di Cassazione ordinanza n. 2989/2022

La Corte di Cassazione mediante ordinanza n. 2989 del 1 febbraio 2022 ha chiarito che l’art. 28 d.l. 1/12 e il Regolamento 40/12 attuativo vanno interpretati nel senso che il contratto di assicurazione non conforme al Reg Isvap 40/12 sarà nullo – con sostituzione automatica delle sue clausole, ex art. 1339 c.c. – in tutti i casi in cui la banca mutuataria abbia anche solo di fatto imposto al cliente la stipula della polizza o comunque limitato la sua libertà di scelta, a prescindere dal dato formale della presenza o dell’assenza, nel contratto di mutuo, di una clausola che ne subordini l’efficacia alla stipula di un contratto di assicurazione.

In tal senso, si avrà imposizione di fatto, ad esempio, quando al mutuatario sia lasciato intendere che la stipula della polizza andrà ad accelerare la pratica; oppure quando non gli sia data alcuna facoltà di scelta dell’assicuratore, né alcuna informazione sul diritto di sceglierne altri; ancora, quando i patti del mutuo e dell’assicurazione denotino che l’interesse assicurato, di cui all’art. 1904 c.c., è solo o prevalentemente quello del mutuante a garantirsi contro il rischio di insolvenza del debitore; infine, quando la stipula della polizza sia indotta con condotte opache.

Appare opportuno rammentare, in tale contesto argomentativo, che pochi giorni dopo il D.L. n. 201 del 2011, venne emanato il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27), il cui art. 28, ha dettato la regola di cui si discute nella vicenda in esame.

Nella relazione accompagnatoria del progetto di legge presentato al Senato per la conversione del Decreto n. 1 del 2012 si legge che esso venne adottato (anche) al fine favorire la concorrenza nel settore bancario e assicurativo; ridurre le rendite di posizione; abbassare il divario fra costi e profitti, nocivo per i consumatori. Nella Scheda tecnica di accompagnamento del P.D.L., infine, si afferma apertamente che la norma è diretta a modificare la prassi bancaria consistente nell’abbinamento automatico tra erogazione di mutuo immobiliare e poliva vita, senza che al cliente sia offerta la possibilità di effettuare un confronto tra diversi preventivi.

A tal fine l’art. 28, volle contrastare il fenomeno dell’abbinamento (c.d. binding) tra mutui e assicurazioni sulla vita in due modi:

a) vietando alle banche di imporre al cliente la stipula con un’assicurazione del gruppo (art. 28, comma 1);

b) demandando all’Isvap di stabilire quali dovessero essere i requisiti minimi di tali contratti (art. 28, comma 2).

L’evoluzione normativa sommariamente riassunta svela come gli scopi del D.L. n. 1 del 2012, art. 28, fossero molteplici, così riassumibili:

a) prevenire pratiche scorrette, aggressive o abusive da parte del mutuante;

b) garantire al mutuatario la libertà di scegliere la compagnia con cui assicurarsi;

c) evitare che il mutuante trasferisse il rischio d’impresa sul mutuatario, addebitandogli per di più il costo della traslazione del rischio (e cioè il premio assicurativo).

Oggetto del ricorso era unicamente stabilire se fosse corretta in iure l’affermazione compiuta dalla sentenza impugnata, secondo cui la mancanza nel contratto di mutuo di una clausola che ne subordini l’efficacia alla stipula di un contratto assicurativo imporrebbe di concludere che l’assicurazione stipulata contestualmente ad esso sfugga alle previsioni di cui al D.L. n. 1 del 2012, art. 28.

Affermazione, per quanto detto, che non può condividersi, poiché contrastante con la lettera e la ratio della norma.

La sentenza impugnata è stata, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in differente composizione, la quale nel riesaminare l’appello proposto dalla società applicherà il seguente principio di diritto: “sono soggetti alle previsioni di cui al regolamento Isvap 40/12, art. 1, comma 1, i contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo”.

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