Responsabilità Genitoriale

La riforma sulla filiazione ex l. 219/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la locuzione “responsabilità genitoriale” in luogo della desueta “potestà genitoriale”, termine ormai lontano dall’idea di ruolo genitoriale che si è affermata nell’ultimo decennio.

Il rapporto di filiazione si sostanzia oggi in un insieme di regole di mantenimento, di istruzione e educazione della prole volte a porre gli interessi del minore al centro della famiglia.

Ne consegue che anche in ipotesi di crisi familiare e dunque di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché in caso di scioglimento di unione civile, la responsabilità genitoriale permane su entrambi i genitori, indipendentemente dal tipo di affidamento, monogenitoriale o condiviso, che verrà stabilito dall’Autorità Giudicante.

“I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”.

L’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce un principio oggi fondamentale, fatto proprio dal nostro legislatore con l’introduzione dell’art. 315 bis c.c. con cui si riconosce una maggiore “centralità” al ruolo del minore sia all’interno del processo, estendendo le possibilità di ascolto del minore a tutti i procedimenti che lo riguardano, sia nella relazione con i genitori, introducendo e, nel contempo, rafforzando il concetto di “responsabilità genitoriale”.

Lo studio, anche grazie alla Camera Minorile di Palermo e all’Unione Nazionale Camere Minorili, è portavoce di tale diritto contribuendone all’approfondimento e diffusione tramite la partecipazione a convegni e seminari, nonché ad un apposito Osservatorio istituito presso il Tribunale di Palermo, al fine di mantenere vivo il confronto su una questione che ad oggi presenta diversi profili di problematicità nella sua applicazione concreta.

La rma sulla filiazione ex l. 219/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la locuzione “responsabilità genitoriale” in luogo della desueta “potestà genitoriale”, termine ormai lontano dall’idea di ruolo genitoriale che si è affermata nell’ultimo decennio.

Il rapporto di filiazione si sostanzia oggi in un insieme di regole di mantenimento, di istruzione e educazione della prole volte a porre gli interessi del minore al centro della famiglia.

Ne segue che anche in ipotesi di crisi familiare e dunque di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché in caso di scioglimento di unione civile, la responsabilità genitoriale permane su entrambi i genitori, indipendentemente dal tipo di affidamento, monogenitoriale o condiviso, che verrà stabilito dall’Autorità