Riconoscimento da parte della madre biologica, non ha efficacia dopo l’affidamento preadottivo

Riconoscimento da parte della madre biologica, non ha efficacia dopo l’affidamento preadottivo

Nell’ipotesi di pronuncia di affidamento preadottivo, la madre biologica che al momento del parto si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata nell’atto di nascita, perde il diritto di riconoscere il figlio. A seguito della richiesta di fissazione del termine per il riconoscimento, qualora non venga disposta la sospensione del procedimento e si giunga alla pronuncia dell’affidamento preadottivo, il riconoscimento effettuato successivamente deve considerarsi inefficace ai fini della revoca della dichiarazione di adottabilità del minore.
E’ questo il principio espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 23316/2021.

La genitorialità è un diritto soggettivo primario della personalità che, talvolta, può essere compromesso dal mancato esercizio del diritto al riconoscimento del figlio entro i limiti temporali imposti dalle disposizioni di legge. La pronuncia di affidamento preadottivo costituisce il termine finale per l’esercizio del diritto al riconoscimento, così come previsto dalla disciplina (art. 11 c. 7 legge 184/1983). Il riconoscimento avvenuto successivamente a tale termine risulta inefficace ma può compiersi nel caso in cui venga revocato l’affidamento e il procedimento non si concluda con la pronuncia di adozione. In ogni caso, il diritto del genitore ad ottenere la sospensione del procedimento al fine di effettuare il riconoscimento va valutato anche alla luce del superiore interesse del minore. Nel caso in questione, oggetto della ordinanza della Corte di Cassazione n. 23316/2021, rescindere i rapporti del bambino con la nuova famiglia a favore della madre biologica – con la quale non aveva alcun legame affettivo – sarebbe stato molto traumatico e avrebbe determinato un evidente sconvolgimento della sfera affettiva e delle abitudini di vita del minore.

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, da un lato individua il decorso preclusivo del termine per effettuare il valido riconoscimento da parte della madre biologica, dall’altro si è soffermata sull’opportunità del riconoscimento alla luce del preminente interesse del minore.

Un cenno va fatto, al fine di inquadrare meglio la vicenda, ai fatti svoltisi.

Riconoscimento da parte della madre biologica, i fatti

Una donna partoriva in anonimato e, successivamente, presentava ricorso al Tribunale per i minorenni chiedendo la sospensione del procedimento per la dichiarazione di adottabilità e la fissazione di un termine per procedere al riconoscimento. Il Tribunale, tuttavia, rigettava l’istanza di sospensione e dichiarava inammissibile la richiesta di fissazione del termine, atteso che il minore non risultava assistito da genitori biologici o parenti entro il quarto grado. Anche il gravame veniva respinto giacché, nelle more, il procedimento per la dichiarazione di adottabilità si era concluso con sentenza. Contro tale decisione la madre biologica proponeva ricorso in Cassazione.

Riconoscimento da parte della madre biologica, le valutazioni della Suprema Corte

La Suprema Corte accoglieva il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio e statuiva che la dichiarazione di adottabilità non osta al riconoscimento da parte della madre biologica, mentre il riconoscimento è precluso dall’emissione del provvedimento di affidamento preadottivo (Cass. 31196/2018). A seguito della sopra citata pronuncia, il giudizio veniva quindi riassunto presso la Corte d’Appello, che dichiarava inammissibile la domanda di fissazione del termine per il riconoscimento del bambino.

Il giudice di merito rilevava come, nel caso in esame, fosse intervenuto sia l’affidamento preadottivo che la sentenza di adozione passata in giudicato, pertanto, la donna non era legittimata a chiedere né la revoca dell’adozione né ad effettuare il riconoscimento stante lo status di figlio legittimo attribuito all’adottato (art. 27 legge 184/1983). Inoltre, secondo il giudice di merito, rescindere i rapporti del bambino, durati oltre due anni, con la famiglia adottiva a favore della madre biologica – con la quale non aveva alcun legame affettivo – sarebbe stato traumatico. Si giunge, pertanto, nuovamente in Cassazione.

Riconoscimento da parte della madre biologica, il ragionamento dei giudici

Secondo i giudici, la cassazione della sentenza non è idonea a caducare la dichiarazione dello stato di adottabilità e del successivo affidamento preadottivo. L’efficacia espansiva esterna della sentenza di cassazione (o di riforma) trova un limite nella scelta normativa operata dall’art. 11 c. 7 legge 184/1983 ove espressamente è stabilito che dopo la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. La ratio della disciplina consiste nel privilegiare l’interesse del minore ad inserirsi nella nuova famiglia che offre migliori garanzie di stabilità rispetto a quella del genitore biologico.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è limitata a dare atto della preclusione del riconoscimento del minore da parte della ricorrente, in conseguenza dell’intervenuta pronuncia dell’affidamento preadottivo, ma ha esteso la propria valutazione all’opportunità del riconoscimento, ritenendolo contrastante con l’interesse del minore, in considerazione da un lato dell’assenza di qualsiasi legame, frequentazione o esperienza di vita comune tra quest’ultimo e la genitrice biologica, e dall’altro della durata e dell’effettività del rapporto familiare instauratosi tra il minore e gli affidatari, formalizzato da ultimo attraverso la pronuncia della sentenza di adozione: tale accertamento, in virtù del quale la Corte territoriale ha concluso che la rescissione del rapporto con gli affidatari avrebbe sicuramento determinato un effetto traumatico per il minore, si pone perfettamente in linea non solo con la ritenuta impossibilità di ricondurre il legame con la ricorrente alla nozione di vita familiare, nel senso inteso dall’art. 8 della CEDU, ma anche con l’esigenza di evitare uno sconvolgimento della sfera affettiva e delle abitudini di vita del minore, che la predetta disposizione e l’art. 11, ultimo comma, della legge n. 184 del 1983 mirano a preservare.

Riconoscimento da parte della madre biologica, le conclusioni

In conclusione, secondo i giudici, la sentenza gravata si è attenuta a tutti i principi sopra esposti. Infatti, non solo ha rilevato la preclusione temporale circa la possibilità di effettuare il riconoscimento da parte della madre biologica, ma si è anche soffermata sull’opportunità di tale riconoscimento. La corte di merito ha valutato l’interesse del minore, considerando che fosse contrario ad esso consentire il riconoscimento stante l’assenza di qualsiasi legame affettivo o frequentazione con la genitrice biologica. Il minore, infatti, aveva creato un rapporto di affettività con gli affidatari conclusosi con la sentenza di adozione.

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