Riconoscimento del figlio Cassazione civile ordinanza n. 18600/2021
Riconoscimento del figlio.
L’interesse superiore del minore, stabilito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, deve essere valutato anche nei casi in cui il padre chieda il riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre. L’abitualità della condotta violenta “e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere” deve essere valutato con attenzione dai giudici di merito chiamati a pronunciarsi, evitando ogni automatismo.
Invero, il quadro normativo attuale impone un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle “avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini” (così Corte Cost. 12 gennaio 2012, n. 7) con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia. Tale bilanciamento, nell’ottica dell’interesse superiore del minore, non può costituire il risultato di una valutazione astratta: in proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte in merito alla necessità di un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di una sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
In altri termini, si è evidenziato come “il prioritario interesse del minore vada in ogni caso contemperato con il diritto del genitore che trova tutela nell’articolo 30 Cost. e che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore: a tale valutazione globale, da effettuarsi, come già indicato, sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente, nella misura in cui rifluisce con l’esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio”