Il Tribunale di Padova, con la recentissima sentenza del 29 gennaio 2019, è intervenuto in ordine alla ripartizione dell’onere della prova in ipotesi di nullità di contratto di fideiussione di cui alla recente ordinanza della Suprema Corte n. 29810/2017.
Onere del cliente è solo quello di allegare, a supporto della sua eccezione, la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’Italia reso nel 2005.
Spetta invece alla banca dimostrare che il contratto di fideiussione sottoposto alla firma del cliente non abbia i requisiti censurati nel 2005.
In particolare, dato che il provvedimento della Banca d’Italia censura tre specifiche clausole sottolineando l’ingiustificato sfavore per il cliente, la banca dovrà dimostrare quali ulteriori norme contrattuali sono state inserite nel contratto per compensare le criticità segnalate dal provvedimento del 2005 così dimostrando l’interruzione del rapporto causale tra l’intesa ed il modello ABI oggetto di censura.
In assenza di tale prova le clausole del contratto devono ritenersi la “plastica reiterazione” di una intesa reputata anti concorrenziale e come tale sanzionata ad ogni effetto.