Separazione e Divorzi

Lo studio vanta un’esperienza ultraventennale nel contenzioso in materia di diritto di famiglia e minorile, occupandosi prevalentemente di separazioni, divorzi, procedimenti riguardanti minori nati da coppie non coniugate, procedimenti di responsabilità genitoriale e procedimenti di scioglimento della comunione legale.

L’obiettivo primario è accompagnare i clienti nella scelta più idonea ai loro bisogni personali e patrimoniali, rappresentando sempre la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta che eviti un lungo iter giudiziale.
In quest’ottica ci si avvale anche della negoziazione assistita.

La fine di una convivenza/matrimonio costituisce chiaramente un momento delicato, non soltanto per la coppia ma anche per i minori eventualmente coinvolti.

L’obiettivo primario è accompagnare i clienti nella scelta più idonea ai loro bisogni personali e patrimoniali, rappresentando sempre la possibilità di addivenire ad una soluzione congiunta che eviti un lungo iter giudiziale.
In quest’ottica ci si avvale anche della negoziazione assistita.

Interesse del minore.

Per questo lo studio, non perdendo di vista il superiore interesse del minore, si spende affinché venga garantito ai figli il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, evitando atteggiamenti di inutile strumentalizzazione.

Al fine di garantire la cura dell’interesse, risulta essenziale la nomina del curatore speciale del minore che deve essere disposta nei casi in cui manchi la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi siano ragioni d’urgenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, già prima delle modifiche disposte dal d.lgs. 149/22 (c.d. Riforma Cartabia), aveva implementato le possibilità incluse negli articoli 78 e 80 c.p.c., esprimendo l’obbligatorietà della nomina del curatore in ogni giudizio de potestate, dove la posizione del figlio è naturalmente in conflitto con quella dei genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi.

Non essendo possibile valutare ex ante se l’interesse del minore convergerà con quello dell’altro genitore, la nomina del curatore sarà necessaria ogni volta che l’incompatibilità delle posizioni dei genitori e del minore sia anche solo potenziale.


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