Pignoramento nullo se il precetto è notificato a una residenza non più attuale
Pignoramento nullo Pignoramento nullo. È onere della banca creditrice notificare il precetto nel luogo di effettiva residenza del debitore, effettuando tutte le ricerche ritenute necessarie secondo l’ordinaria diligenza e in ossequio al principio di buona fede. Il pignoramento eseguito a seguito di un precetto non regolarmente notificato è nullo e ne deve essere disposta l’estinzione.
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