Trib. Palermo sentenza n. 3453/2014: indeterminatezza del tasso di interesse nel contratto di mutuo e applicazione dell’art. 117 TUB

 Il Tribunale di Palermo con sentenza emessa il 30.06.2016 ha condannato in I grado l’Istituto mutuante al pagamento in favore degli attori dell’importo di € 143.863,00 per indeterminatezza della clausola relativa al tasso d’interesse. La statuizione conferma quanto già contenuto nella precedente sentenza parziale, secondo cui il difetto di compiuta indicazione di ogni prezzo e condizione praticato, per come invece imposto dall’art. 117 comma IV d.lgs. 1.9.1993 n. 385 determina l’applicazione della sanzione comminata dell’art. 4 l. 154/1992, trasfuso nell’art. 117, comma VII, d. lgs. 385/1993, che, quale norma imperativa, dispone l’integrazione automatica del contratto con sostituzione del saggio illegittimamente determinato con <<il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuale o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione>>. Nel caso di specie il Giudice rilevava che comunque il costo complessivo dell’operazione, ovvero il rapporto tra capitale mutuato ed interessi complessivamente restituiti in relazione alla durata dell’ammortamento, non corrispondeva a quanto pattuito in contratto, con la conseguenza del difetto di trasparente rappresentazione dell’entità del corrispettivo complessivo dovuto dal mutuatario per le somme ricevute in prestito”. Tale incongruità è riconducibile, spiega il giudicante, al lungo periodo di preammortamento durante il quale il capitale non forma oggetto di restituzione ma vengono comunque calcolati gli interessi, determinando così una sensibile lievitazione del costo finale dell’operazione economica, assolutamente non prevedibile né conoscibile dal mutuatario. Di seguito la sentenza parziale, oggi confermata dalla sentenza di I grado emessa all’esito della rinnovazione della consulenza contabile

Avv. Serena Lombardo

Trbunale Palermo 3453 2014