Il Tribunale nel dichiarare la nullità della clausola di rinvio agli usi su piazza con conseguente ricostruzione del conto al tasso legale e la nullità per indeterminatezza della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, oneri e spese, si sofferma sulla ripartizione dell’onere probatorio in tema di prescrizione rilevando che “compete all’istituto di credito convenuto indicare le specifiche rimesse dalle quali origina la prescrizione nonché il limite dell’affidamento tempo per tempo vigente”. Nel caso di specie, pur in assenza di regolamentazione, la presenza di un fido di fatto è stata ricavata da un insieme di elementi indiziari convergenti, quali: il lungo arco temporale in cui il conto ha ininterrottamente registrato un saldo negativo, incompatibile con un atteggiamento di mera tolleranza da parte della banca; il rilascio di ben tre garanzie fideiussorie; la presenza negli estratti conto della CMS, onere inscindibilmente legato alla concessione di un fido. Pertanto, conclude il Tribunale, gravava sulla banca l’attestazione del limite del fido concesso, di modo che, in difetto, non può procedersi all’enucleazione di rimesse solutorie.