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Il contratto di convivenza nel diritto familiare: profili giuridici, giurisprudenza e prospettive di riforma

Il contratto di convivenza è un istituto giuridico di recente introduzione nel nostro ordinamento, disciplinato dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016, c.d. “Legge Cirinnà”, che ha introdotto nella disciplina delle convivenze di fatto una regolamentazione specifica per attribuire sicurezza e certezza ai rapporti patrimoniali e in parte personali tra conviventi, siano essi eterosessuali o omosessuali, stabilmente legati da vincoli affettivi e morali ma privi di vincolo matrimoniale o di unione civile.

Ai sensi dell’art. 1, comma 36 della Legge Cirinnà, sono conviventi di fatto “due persone maggiorenni, dello stesso o di diverso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile”. Proprio la sottoscrizione del contratto di convivenza consente ai soggetti di disciplinare i rapporti patrimoniali in modo personalizzato e negozialmente vincolante.

Natura giuridica e contenuti obbligatori e facoltativi

Il contratto di convivenza assume rilevanza come negozio giuridico a effetti obbligatori tra le parti, redatto in forma scritta a pena di nullità e autenticato da notaio o avvocato, con conseguente comunicazione all’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza (Legge Cirinnà, art. 1 commi da 50 a 64).

Gli aspetti obbligatori includono:

  • comunicazione di un indirizzo ai fini delle notificazioni inerenti al contratto;
  • previsione del regime patrimoniale prescelto, con possibilità innovativa di optare per la comunione dei beni (prima riservata ai coniugi);
  • indicazione delle modalità di contribuzione alle spese comuni.

Gli aspetti facoltativi possono riguardare:

  • la regolazione di rapporti patrimoniali ulteriori, quali diritti di abitazione e prelazione;
  • la designazione di rappresentanti legali, tutori o amministratori di sostegno;
  • patti in tema di scioglimento, con regolamentazione economica e contributi in caso di cessazione della convivenza.

Va sottolineato che molte delle norme tipiche del matrimonio o dell’unione civile, quali la comunione legale dei beni e i diritti successori, trovano solo parziale o nulla applicazione e possono essere oggetto di specifiche pattuizioni nel contratto di convivenza. In particolare, manca un diritto successorio legittimo, e ciò impone ai conviventi di adottare ulteriori strumenti (testamenti, donazioni) per tutelarsi in tal senso.

Giurisprudenza recente e orientamenti consolidati

La giurisprudenza italiana ha progressivamente valorizzato il contratto di convivenza quale strumento di tutela negoziale, evidenziando tuttavia la necessità di rispettare rigorosamente la forma scritta e autenticata per garantire la certezza del negozio.

  • Cassazione civile, sentenza 21 febbraio 2025: la Corte ha ribadito che il contratto di convivenza rappresenta effettivamente un negozio che attribuisce diritti ed obblighi tra le parti, opponibili anche in sede giudiziale. Ha inoltre chiarito che la validità del contratto è condizionata all’osservanza delle formalità richieste dalla legge e che le clausole pattuite – soprattutto se riguardano la comunione dei beni o l’assegnazione della casa familiare in caso di scioglimento – devono rispettare l’autonomia negoziale senza ledere l’ordine pubblico e la tutela degli interessi dei terzi.
  • Tribunale di Milano, marzo 2025: ha confermato che, in presenza di figli minori, il contratto di convivenza può stabilire regole economiche, purché non contrastino con la tutela del superiore interesse della prole e il principio inderogabile della solidarietà familiare, aprendo una importante strada per la regolamentazione patrimoniale senza interferenze penalizzanti per i figli.
  • Corte d’Appello di Roma, 2024: ha delineato limiti alle clausole di natura patrimoniale, sottolineando il divieto di pattuizioni vessatorie o lesive della dignità e degli obblighi morali tra conviventi, ribadendo la natura negoziale ma anche la funzione sociale del contratto.

Criticità e possibili interventi legislativi migliorativi

Nonostante i progressi, il contratto di convivenza presenta ancora significativi limiti, che suggeriscono la necessità di interventi legislativi mirati a una sua piena efficacia e tutela:

  1. Riconoscimento di diritti successori per i conviventi
    La legge attuale non prevede diritti ereditari legittimi per il convivente superstite. Un possibile miglioramento potrebbe consistere nell’introduzione di una quota di riserva ereditaria, limitata e proporzionata, che garantisca una tutela patrimoniale minima in favore dei conviventi superstiti, riducendo situazioni di grave disagio sociale.
  2. Affinamento degli obblighi reciproci dopo la cessazione
    Occorrerebbe definire con maggior precisione gli obblighi economici post-convivenza, soprattutto in presenza di figli o nella situazione di uno dei conviventi in condizione di debolezza economica.
  3. Estensione del regime patrimoniale e maggior tutela abitativa
    L’introduzione obbligatoria o maggiormente regolata della comunione dei beni, unitamente a norme che agevolino l’assegnazione protettiva della casa familiare, potrebbero contribuire a dare stabilità al nucleo di fatto dopo la rottura.
  4. Maggiore tutela della prole
    Necessità di chiarire e Potenziare la disciplina sull’affidamento, mantenimento, esercizio della responsabilità genitoriale in caso di convivenza con figli, per garantire serenità e continuità nell’interesse esclusivo del minore anche in assenza del vincolo matrimoniale.
  5. Semplificazione e maggiore diffusione dello strumento
    Occorre incentivare la conoscenza del contratto e semplificare le procedure di autenticazione e registrazione, anche prevedendo forme digitali ufficiali e unitarie.

Conclusioni

Il contratto di convivenza rappresenta uno strumento innovativo e prezioso per la regolamentazione dei rapporti di coppia non sposata. La normativa vigente, supportata da una giurisprudenza sempre più ricca e articolata, favorisce un’autonomia negoziale responsabile e tutelante. Tuttavia, gli spazi di miglioramento sono evidenti e riguardano soprattutto la sicurezza dei diritti patrimoniali, la tutela dei conviventi più deboli e la protezione dei figli. Una riforma attenta e condivisa potrebbe realizzare una piena equiparazione sostanziale alle garanzie offerte dal matrimonio, conciliando libertà individuale e esigenze di tutela sociale.


Bibliografia essenziale
  • Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge Cirinnà)
  • Cassazione Civile, sent. 21 febbraio 2025
  • Tribunale di Milano, marzo 2025
  • Corte d’Appello di Roma, 2024
  • Chiarini M., Il contratto di convivenza: presupposti e contenuto, 2024-2025

Avv. Serena Lombardo

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