Il Tribunale di Palermo ha recentemente rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo da parte di una Banca nei confronti dei fideiussori, per l’intervenuta scadenza del termine per l’escussione della garanzia.
L’art. 1957 c.c., stabilisce che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
La norma persegue l’obiettivo di tutelare il garante da un’obbligazione che potrebbe protrarsi indefinitamente nel tempo a causa dell’inerzia del creditore.
Spesso, nella prassi della contrattualistica bancaria, i contratti di fideiussione contengono pattuizioni in deroga al termine stabilito dall’art. 1957 c.c., prevedendo termini per l’escussione della garanzia più lunghi.
I termini decorrono dalla scadenza dell’obbligazione principale e la loro scadenza determina la decadenza dell’istituto bancario dall’escussione della garanzia.
Pertanto, dopo la scadenza del termine la banca non potrà più agire nei confronti del fideiussore.


