No a maggiorazione assegno divorzile se l’ex si dimette da lavoro

Con ordinanza n. 3015 del 7 febbraio 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito che il tenore di vita in costanza di matrimonio non costituisce più parametro per la valutazione di maggiorazione assegno divorzile.

Conseguentemente, non può  pretendere la maggiorazione dell’assegno divorzile l’ex coniuge che si dimette volontariamente dal lavoro, sulla base di una scelta di vita del tutto personale.

L’unico parametro per l’aumento dell’assegno è oggi il raggiungimento o meno, da parte dell’ex, dell’autosufficienza e indipendenza economica: “a giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente, ma la mancanza della indipendenza o autosufficienza economica, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa”.

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