Il regime legale dell’affidamento condiviso, completamente orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo, il giudice può individuare un assetto che possa discostarsi da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 1993/2022.
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c., e ora dall’art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum” (Cass. 25055/2017).
Una sommaria ricostruzione dei fatti oggetto della vicenda in esame appare, certamente, proficua.
La Corte d’appello di Bologna, con decreto n. 1937/2020 depositato il 29-4-2020 rigettava il reclamo proposto da V.A. avverso il provvedimento del Tribunale di Bologna con il quale, per quanto ancora di interesse, disponeva che il padre potesse tenere con sé i figli minori V.L., e Vi.Al., a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio a lunedì mattina e tutti i martedì con pernottamento.
Avverso detto provvedimento V.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale, nel regolamentare il tempo di frequentazione dei minori da parte del padre, aveva adottato un provvedimento limitativo rispetto a quanto chiesto dalle parti, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, poiché aveva ridotto a cinque giorni ogni due settimane il suddetto tempo, pur contraddittoriamente richiamando le previsioni di cui alla scrittura privata, concordata tra i genitori, con la quale si conveniva che il tempo di frequentazione del padre fosse di sei giorni ogni due settimane.
Ad avviso del ricorrente, la nullità della decisione di primo grado comporta quella del decreto della Corte di merito, che ugualmente si era pronunciata oltre le richieste delle parti e oltre la volontà negoziale delle medesime.
Sotto altro profilo denuncia il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, in quanto nella motivazione i giudici dichiaravano che i tempi di frequentazione stabiliti nella citata scrittura privata (sei giorni ogni due settimane) erano rispondenti all’interesse dei figli ed invece nel dispositivo erano stabiliti tempi diversi (cinque giorni ogni due settimane), facendo, peraltro, la Corte di merito impropria e grave affermazione circa la pretestuosità delle pretese del padre, perché asseritamente finalizzate solo alla diminuzione del contributo di mantenimento a suo carico.
Con il secondo motivo, prospettando il vizio di omesso esame di fatto decisivo, deduce che i Giudici di merito non hanno esaminato adeguatamente un fatto oggetto di discussione e pacifico tra le parti, ossia che l’accordo prevedesse sei giorni ogni due settimane di frequentazione dei figli con il padre, adottando così un provvedimento lesivo del superiore interesse dei minori, nonostante la Corte d’appello, contraddittoriamente, avesse affermato che proprio le modalità e i tempi stabiliti nell’accordo citato fossero i più rispondenti a quell’interesse superiore.
Rimarcando autorevole giurisprudenza, consolidata peraltro, della stessa Corte, la Cassazione ribadisce che il regime legale dell’affidamento condiviso, orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. Ed è proprio nell’interesse di quest’ultimo che il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. n. 19323/2020).
In conclusione, il primo motivo di ricorso ha trovato accoglimento, il secondo è stato, il decreto impugnato è stato cassato, nei limiti del motivo accolto, e la causa è stata rimessa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
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