Assegno divorzile – Cassazione civile sez. I n. 23082/2024.
Dagli elementi in causa è emersa un’analoga professionalità degli ex coniugi ed un percorso professionale sperequato a favore del marito nonché il peso pressoché esclusivo della conduzione della vita familiare ed in particolare l’accudimento della prole a carico della moglie.
Queste circostanze di fatto non sono state messe in discussione dalla Corte d’Appello che fonda la sua decisione su due profili: uno in fatto, la circostanza che la ricorrente ancora lavori e non abbia smesso nel 2021 (profilo del tutto irrilevante in relazione al criterio compensativo, non essendo in discussione nel caso di specie quello assistenziale) e la deduzione ipotetica secondo la quale la scelta di fare il giudice onorario non è stato un ripiego ma appunto una scelta.
Il fatto che la cura della famiglia faccia parte dei doveri inderogabili vale per entrambi i genitori e non può essere posta a base dell’esclusione del diritto all’assegno di divorzio.
La giurisprudenza citata nel ricorso principale che esige la prova delle occasioni lavorative non ha avuto continuità perdute è stata superata da quella più recente (sez.1 sentenza nr. 35434 del 19/12/2023) che afferma la sufficienza
a) della definizione dei ruoli nel senso che il peso familiare sia a carico prevalente se non esclusivo dell’ex coniuge economicamente più debole;
b) l’oggettiva diversità di impegno lavorativo e di soddisfazione reddituale;
c) il nesso eziologico, la cui prova è presuntiva, tra il carico così come definito e il soddisfacimento professionale e reddituale di uno dei due (quello che non si occupa della famiglia).
Nella specie sussiste anche l’elemento in più della sostanziale condizione di parità di competenza professionale in partenza.
Questo quanto statuito dalla Corte con riferimento all’assegno riconosciuto in funzione meramente compensativa in favore della ex moglie.
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