Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio (riconosciuta, nella specie, la legittimazione della madre che, nella qualità di procuratrice del figlio, aveva agito per il pagamento della somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento, secondo le condizioni stabilite nella separazione consensuale omologata).