Corte di Cassazione, sentenza 22 giugno 2016, n. 12965: nullità della clausola di salvaguardia

Con l’interessante Sentenza n. 12965 2016  la Corte rileva la nullità della clausola di salvaguardia dichiarando che “clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, e’ nulla ex articolo 1344 c.c., perche’ tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall’articolo 1815 c.c., comma 2, per il mutuo, regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione”.