’articolo 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB) riconosce un diritto soggettivo sostanziale al cliente o a chi «gli succede a qualunque titolo» di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni. Questo diritto si estende secondo l’Arbitro Bancario e Finanziario anche a due categorie di soggetti coinvolti nella successione, che altrimenti potrebbero rimanere esclusi da una tutela trasparente:
- Il chiamato all’eredità: pur non divenendo formalmente erede che dopo l’accettazione (art. 459 c.c.), ha un interesse concreto a conoscere la situazione patrimoniale del defunto per decidere se accettare o rinunciare all’eredità e per esercitare i poteri conservativi temporanei (art. 460 c.c.).
- Il legittimario pretermesso: che, prima di acquisire la qualità di erede tramite azione di riduzione, vanta un’aspettativa qualificata a titolo ereditario e pertanto necessita di accedere alla documentazione bancaria per valutare la consistenza dell’asse ereditario e decidere se agire in giudizio.
L’Arbitro Bancario e Finanziario, in diverse pronunce del 2023, ha affermato che la formula «colui che gli succede a qualunque titolo» va intesa in senso ampio e include quindi anche soggetti ancora in posizione di aspettativa ereditaria, come il chiamato e il legittimario pretermesso. Questa interpretazione si basa su:
- La formulazione letterale dell’art. 119 TUB, che non limita la legittimazione solo agli eredi formalmente accettanti.
- Il riconoscimento di un interesse sostanziale e concreto di tali soggetti nell’accesso alla documentazione bancaria per tutelarsi efficacemente.
- L’applicazione dei poteri conservativi e di amministrazione temporanea attribuiti dal codice civile.
La giurisprudenza di legittimità è solida nel riconoscere un diritto soggettivo alla documentazione bancaria per il cliente e chi gli succede, benché alcuni tribunali ordinari siano stati più restrittivi e abbiano declinato l’estensione ai legittimari pretermessi, salvo riconoscere comunque in tali casi altri strumenti processuali come l’ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.).
Quanto alle possibili interferenze con la disciplina sulla privacy ai sensi dell’art. 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), la normativa italiana ha stabilito che i diritti sui dati personali di persone decedute possono essere esercitati da soggetti con un interesse proprio o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Tuttavia:
- L’art. 2-terdecies non limita né contrasta il diritto riconosciuto dall’art. 119 TUB.
- La documentazione bancaria consegnata ai sensi dell’art. 119 deve essere completa e non alterata, senza oscuramenti o omissioni di dati, nemmeno quelli personali relativi a terzi.
- Le linee guida del Garante privacy del 2007, che suggerivano un bilanciamento e possibili oscuramenti, risultano oggi superate dalla più rigorosa interpretazione del GDPR e delle sentenze di legittimità, come la pronuncia C-487/21 della Corte UE del 2023, che sancisce un diritto di copia fedele e intelligibile dei dati personali.
In conclusione, l’art. 119 TUB rappresenta la norma prevalente per l’accesso alla documentazione bancaria da parte del cliente, dei successori a qualsiasi titolo (inclusi chiamati all’eredità e legittimari pretermessi), e di chi subentra nell’amministrazione dei beni. L’art. 2-terdecies Codice Privacy conserva applicabilità residuale quando i soggetti interessati non siano legittimati secondo l’art. 119 TUB, ma non può passare sopra al diritto patrimoniale ereditario garantito dal TUB e dal codice civile.


