Divorzio, ammissibile la domanda di assegno nel giudizio di appello

Divorzio, ammissibile la domanda di assegno nel giudizio di appello

L’assegno di divorzio può essere domandato per la prima volta anche in sede di appello perché la materia della famiglia è soggetta al principio del rebus sic stantibus, che prevede la possibilità di modificare le statuizioni precedenti quando mutano le condizioni delle parti.

Nel giudizio di divorzio, dunque, se da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia, dall’altro, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio. Ciò in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.

Divorzio, l’ordinanza della Cassazione

Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza n. 29290/2021.

In una causa di divorzio, la Corte d’Appello respingeva l’impugnazione della moglie per ottenere il versamento da parte del marito di un assegno di divorzio congruo, fino all’estinzione dei debiti dell’impresa familiare, intestata inizialmente all’appellante.

Divorzio, il percorso giuridico

Il giudice prima ha accolto l’eccezione del marito secondo cui non è possibile chiedere in sede di appello per la prima volta l’assegno di divorzio e poi ha ritenuto che comunque, nel merito, non sussistevano le condizioni necessarie per il riconoscimento dell’assegno.

La moglie, pertanto, ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata valutazione di fatti decisivi come la situazione reddituale dei coniugi, la violazione delle regole contenute nella legge di divorzio e, infine, la violazione del principio rebus sic stantibus.

Per la Corte, non può trovare applicazione l’istituto del giudizio di revisione ex Legge n. 898 del 1970, ex art. 9, atteso che, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l’istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito.

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