Morte del coniuge in pendenza di giudizio

Cassazione n. 4092 del 20 febbraio 2018

La Corte di Cassazione interviene a comporre il contrasto giurisprudenziale in ordine alle sorti del giudizio di separazione o divorzio nell’ipotesi di decesso di una delle parti, aderendo all’orientamento secondo cui “la morte del coniuge, in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno”.

Da ciò consegue che deve ritenersi improseguibile nei confronti degli eredi l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, d’altro lato gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella posizione processuale al fine di fare accertare l’insussistenza dell’obbligo di mantenimento ovvero ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.

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