Mutuo ipotecario prima casa e decreto sostegni

Mutuo ipotecario prima casa oggetto di esecuzione forzata e decreto sostegni

Il Decreto sostegni ( decreto-legge 22/03/2021, n. 41) ha confermato le misure sospensive e di rinegoziazione del mutuo ipotecario prima casa, delle esecuzioni immobiliari promosse da banche o intermediari finanziari, finanziatori della prima casa.

Il Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. meglio conosciuto come Decreto Sostegni  è stato convertito in legge (L. 69/2021).

L’art.41 bis che prevede la possibilità per il debitore esecutato, la cui abitazione principale sia oggetto di una procedura esecutiva immobiliare, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo o un finanziamento con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza.

Le rinegoziazioni o i finanziamenti possono essere assistiti dal Fondo di garanzia prima casa.

Le condizioni per ottenere la rinegoziazione del mutuo o il finanziamento sono le seguenti:

  1. Il debitore deve essere un consumatore
  2. il creditore deve essere una banca, un intermediario finanziario autorizzato o una società per la cartolarizzazione dei crediti;
  3. deve essere pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene immobile, gravato da ipoteca, che costituisce abitazione principale del debitore e questi; abbia rimborsato alla data dell’istanza il 5% del capitale originariamente finanziato;
  4. il pignoramento deve essere stato notificato entro il 21/03/2021;
  5. la richiesta deve essere fatta entro il 31/12/2022,
  6. l’istanza può essere presentata una sola volta;
  7. il credito complessivo, inclusi interessi e spese di pignoramento non deve superare euro 250.000,00;
  8.  l’importo offerto varia a seconda se l’immobile sia all’asta o meno;
  9. la restituzione dell’importo rinegoziato o finanziato deve avvenire con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore ai trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

La richiesta di finanziamento sussistendo i presupposti sopra elencati, può essere formulata anche da soggetti diversi dal debitore quali: il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore.