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Assegno di mantenimento: cosa fare quando l’ex coniuge non adempie?

Nel quadro normativo delineato dall’art. 473-bis 37 del codice di procedura civile, come introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del terzo debitore del coniuge obbligato postula il ricorrere di due presupposti distinti e imprescindibili.

 Il primo presupposto attiene all’esistenza di un valido provvedimento giudiziale o consensuale che disponga in modo espresso e definitivo l’obbligo di mantenimento a favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendente, del coniuge non separato o dell’ex coniuge in caso di assegno divorzile. Tale provvedimento può essere emesso in sede di separazione consensuale o giudiziale, di divorzio, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, nonché nella regolamentazione consensuale o contenziosa delle condizioni di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio. 

Non solo i provvedimenti definitivi sono idonei, ma anche i provvedimenti urgenti, adottati dal giudice all’esito della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 373 bis 22 cpc.

Soggetti Legittimati Attivi e Passivi della Richiesta

La legittimazione attiva a proporre la domanda di pagamento diretto spetta esclusivamente all’avente diritto alla prestazione periodica, ossia al coniuge creditore titolare di assegno di mantenimento  o di assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970; al genitore  che agisce per l’assegno in favore dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti; nonché al partner di unione civile, a seguito della cessazione del rapporto ex art. 1 co. 25 L. 76/2016, equiparato in tal senso al coniuge per gli obblighi di assistenza morale e materiale. 

Sul versante passivo, l’art. 473-bis 37 c.p.c. individua i terzi debitori di somme periodiche in favore del coniuge obbligato, tra cui spiccano il datore di lavoro pubblico o privato per stipendi, retribuzioni, indennità di fine rapporto o altre emolumenti periodici; gli enti previdenziali per trattamenti pensionistici, inclusi vitalizi o rendite; nonché i conduttori per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione registrati.

Iter Procedurale Stragiudiziale

 L’iter si snoda in tre fasi sequenziali ex art. 473-bis 37 c.p.c.: –

– preliminarmente, la costituzione in mora del debitore obbligato mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con formale invito a regolarizzare la posizione;

–  in difetto di adempimento entro trenta giorni dalla ricezione, notifica al terzo debitore e contestuale comunicazione al debitore obbligato dell’invito al pagamento diretto, allegando copia del provvedimento costitutivo dell’obbligo e della diffida; 

– infine, a partire dal mese successivo alla notifica, il terzo è tenuto a detrarre l’importo dell’assegno dal credito periodico dovuto all’obbligato e a versarlo direttamente al creditore, con cadenza mensile o secondo la periodicità stabilita dal titolo.

Tale meccanismo garantisce una tutela coattiva indiretta, senza necessità di intervento giudiziale ab initio, e si distingue per la semplicità formale, pur richiedendo il rispetto rigoroso dei termini.

Rimedi Esecutivi, Contestazioni e Modifiche dell’Ordinanza di Pagamento

Qualora il terzo non adempia all’invito, il creditore può attivare la procedura esecutiva pignorando beni mobili o immobili del terzo, nonché i suoi crediti verso soggetti terzi, inclusi conti correnti bancari, con priorità accordata alla natura alimentare del credito ex art. 2762 c.c.

Possono ovviamente essere sollevate diverse contestazioni sia da parte del terzo debitore, sia da parte dell’obbligato al mantenimento. Ad esempio, il terzo può opporre eccezioni relative al rapporto con l’obbligato, quali la cessazione del vincolo obbligatorio (es. licenziamento, risoluzione del rapporto di locazione).

 La revoca o modifica del pagamento diretto non può essere disposta unilateralmente dal terzo, nemmeno a fronte di  circostanze sopravvenute, ma richiede imprescindibilmente un provvedimento giudiziale emesso su ricorso dell’obbligato, che dimostri l’avvenuto adempimento o la variazione sostanziale delle condizioni.

In conclusione, tale istituto rappresenta un baluardo efficace contro l’inadempimento degli obblighi familiari, tutelando i diritti dei creditori con procedure snelle e veloci, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost. Per casi specifici, si raccomanda una consulenza personalizzata.

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