[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero dell’Economia che regola le modalità di rimborso dei risparmiatori truffati delle banche fallite, per il quale sono stati stanziati circa 1.575 miliardi di euro.
L’indennizzo è automatico per chi ha un reddito sotto i 35 mila euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100 mila euro.
Tutti gli altri dovranno inviare apposita domanda corredata da documentazione volta a dimostrare che la vendita dei titoli è avvenuta senza rispettare le indicazioni di correttezza e trasparenza del TUF.
QUANTO SPETTA?
L’indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Per gli obbligazionisti subordinati, che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, la percentuale è del 95% del costo di acquisto entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Consulta il Decreto del 10 maggio 2019 con le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)
[/vc_column_text][vc_column_text]
Lo studio legale offre assistenza ai risparmiatori truffati al fine di valutare insieme la sussistenza dei requisiti e presentare la domanda.
Compila i campi, verrai contattato da uno dei nostri avvocati.
[/vc_column_text][rd_cf7 id=”933″][/vc_column][/vc_row]