SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE NELL’IPOTESI DI DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO

La suprema corte con la Sentenza 9479/2023, dal contenuto particolarmente innovativo, ha statuito che, ogni qual volta il titolo esecutivo posto alla base dell’esecuzione è un decreto ingiuntivo, il giudice deve sospendere l’esecuzione e concedere la possibilità di un’opposizione tardiva ex art. 650 cpc. al fine di accertare l’eventuale abusività delle clausole contrattuali.


Possibilità di Opposizione Tardiva su Decreto Ingiuntivo

In particolare <<Il giudice dell’esecuzione:

a) In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.

b) Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine.

c) Dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole sia positivo, che negativo informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo.

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito – (ulteriori evenienze).

e) Se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).

f) Se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva se del caso rilevando l’abusività di altra clausola e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore>>.



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