Casa acquistata con denaro del fidanzato: se il matrimonio non viene celebrato va restituita

Casa acquistata con denaro del fidanzato: se il matrimonio non viene celebrato va restituita

La donazione indiretta di un immobile fatta dal fidanzato alla promessa sposa rientra tra i doni fatti a causa della promessa di matrimonio ex art. 80 c.c. (Cass. 29980/2021).

Un’ipotesi abbastanza frequente, quella dell’acquisto di un immobile da parte di un fidanzato/a in vista del futuro matrimonio. Una fattispecie che nel corso degli anni ha sviluppato diversi dibattiti, giurisprudenziali e in dottrina.

Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l’aspetto tecnico giuridico. Per esempio, sono donazioni indirette il pagamento del debito altrui, il contratto a favore di terzo, l’accollo del debito altrui e la vendita a prezzo irrisorio. Con questi atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. Non si applicano, dunque, le norme che regolano la forma della donazione (che richiedono la stipula per atto pubblico alla presenza dei testimoni). Si applicano però alcune norme sostanziali, e in particolare quelle sulla revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli e sulla riduzione per lesione della legittima.

In generale, tornando alla fattispecie sopra riportata, il coniuge non può vantare alcun diritto sulla casa comprata dall’altro prima del matrimonio. Nell’eventuale comunione dei beni ricadono, infatti, solo i beni acquistati dopo le nozze. Non vi rientrano neanche quelli acquisiti successivamente, ma per donazione o successione ereditaria.

Il Codice civile (ex art. 80 c.c.) prevede che i doni tra fidanzati – che poi non hanno effettivamente contratto matrimonio – debbano essere restituiti. Tra questi doni ci si chiede se debba rientrare o meno anche la donazione indiretta di un immobile.

Frequente è, come detto sopra, la circostanza per cui, in vista del matrimonio, si acquisti un immobile.

Casa acquistata con denaro del fidanzato: l’ordinanza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25 ottobre 2021 n. 29980 risponde affermativamente.

I doni tra fidanzati sono donazioni in senso proprio, non mere liberalità d’uso. Tale nozione ricomprende anche la donazione indiretta di un immobile, ossia la fattispecie in cui la casa venga acquistata dalla fidanzata con il denaro del fidanzato. Se il dono è stato fatto unicamente in vista del matrimonio e questo non dovesse essere celebrato, il donante ha diritto di chiedere la ripetizione di quanto donato. A ben vedere, nel momento in cui viene meno la causa della donazione (causa donandi), l’attribuzione patrimoniale al donatario viene “caducata” e il donante assume la veste di effettivo acquirente dell’immobile.

Casa acquistata con denaro del fidanzato, i fatti accaduti

In vista del futuro matrimonio, il fidanzato fornì alla promessa sposa il denaro necessario per acquistare un immobile: si tratta di un classico esempio di donazione indiretta. Tuttavia, il matrimonio non venne poi celebrato e l’uomo citò in giudizio la sua ex ragazza e il venditore dell’immobile chiedendo la revoca dell’atto ai sensi della disposizione contemplata dall’art. 80 c.c. , in virtù del quale è possibile chiedere la restituzione dei doni. In primo e secondo grado, la domanda venne respinta in quanto il giudice ritenne che la norma riguardasse solo le liberalità d’uso (articolo 770 c.c.) ed escluse la possibilità che la donazione indiretta potesse rientrare nella nozione codicistica di “doni”. Si giunse, pertanto, in Cassazione.

Casa acquistata con denaro del fidanzato, la disciplina del Codice Civile

Il Codice civile si occupa delle conseguenze della mancata celebrazione del matrimonio quando tra le parti sia stata conclusa la “promessa”, ossia quello che nel linguaggio comune è detto fidanzamento. Nel nostro ordinamento, vige il principio di incoercibilità della promessa di matrimonio. In estrema sintesi, le parti non sono costrette a sposarsi in forza della promessa. Tuttavia, può accadere che, in occasione degli sponsali, i nubendi si siano scambiati dei doni. Ebbene, l’art. 80 c.c. dispone che essi debbano essere restituiti. La ratio della norma si fonda sulla presupposizione: il dono è stato fatto sul presupposto che sarebbero seguite le nozze.

La presupposizione postula una situazione di fatto anteriore o coeva alla stipulazione del negozio. Se si acquista un immobile per destinarlo a casa coniugale, il presupposto è che intervenga il matrimonio; in difetto, il dono va restituito.

Nel caso di specie, viene in rilievo proprio l’art. 80 c.c. che, al primo comma, prevede quanto segue: “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto”. L’azione di ripetizione può essere esperita a pena di decadenza entro un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti (art. 80 c. 2 c.c.).

Casa acquistata con denaro del fidanzato, il caso di specie

Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che nella nozione codicistica di “dono” debba rientrare anche la donazione indiretta e che il giudice di merito abbia mal interpretato la norma.

La Cassazione ritiene fondata la censura.

La sentenza impugnata ha equiparato il dono tra fidanzati alla liberalità d’uso (art. 770 c.c.), ossia all’attribuzione che viene erogata per i servizi resi o in ragione degli usi, si pensi ai regali di Natale. Secondo la Suprema Corte tale ricostruzione non è condivisibile.

Allora, come concretamente inquadrare i doni disciplinati dall’art. 80 c.c.?

Sicuramente non rientrano nelle donazioni obnuziali, in quanto esse non producono effetto se non dalla celebrazione del matrimonio (art. 785 c.c.) e una simile equiparazione restringerebbe in maniera eccessiva la portata della norma. Tendenzialmente sembra più corretto l’indirizzo interpretativo secondo cui i doni possono considerarsi vere e proprie donazioni soggette ai requisiti di sostanza e di forma indicati dal codice (Cass. 1260/1994). Naturalmente, qualora il dono sia di modico valore, il trasferimento può perfezionarsi legittimamente in base alla semplice consegna del bene (traditio).

Ma a questo punto, l’interrogativo da porsi è il seguente: anche la donazione indiretta rientra nella nozione di dono?

Nel caso sopra citato, si assiste ad una donazione indiretta e, secondo i giudici di legittimità, essa rientra a pieno titolo nella nozione di dono ex art. 80 c.c..

Casa acquistata con denaro del fidanzato, la ricostruzione dei giudici

Secondo gli ermellini: “proprio il mancato verificarsi del matrimonio rende, invece, restituibili tutti i beni donati dalle parti durante il fidanzamento quale presupposto in vista di un matrimonio che poi non è stato contratto”. Infatti, la ratio dell’art. 80 c.c. consiste nella tutela della presupposizione, il venir meno del presupposto (ossia il matrimonio) rende restituibili i beni che sono stati donati a causa della promessa. Pertanto, al fine di esercitare l’azione restitutoria, rileva che i beni siano stati donati a causa della promessa di matrimonio e che la loro dazione sia da questa giustificata, senza che sia possibile un’altra plausibile giustificazione.

Il bene va, dunque, restituito al fidanzato in qualità di acquirente sostanziale.

In conclusione, la sentenza viene cassata con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

  • i doni tra fidanzati, di cui all’art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituendo vere e proprie donazioni,come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette”;
  • anche in questa eventualità, ai fini dell’azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti “a causa della promessa di matrimonio”, e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo”;
  • tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell’attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull’efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto diretrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente”

Si precisa, infine, che diversa è la circostanza della coppia che acquista l’immobile in comproprietà prima di sposarsi: in tale ipotesi il bene è di entrambi fino a quando non ne decidono la divisione. 

Differente è anche il caso di chi, proprio in vista dell’imminente matrimonio, intesta o cointesta la casa al partner. In tale ipotesi si ha una donazione.

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