Assegnazione della casa familiare

L’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 6, comma sesto, della legge 1dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia – indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario – viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione.

Tale istituto non può trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti. In caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi continueranno ad essere regolati dalle norme sulla comunione, e in particolare, dall’art. 1102 c.c. 
 Cassazione civile ordinanza n. 10453/2022.

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